Art. 4.
(Forme di pubblicità delle gare).

      1. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, sono predisposti modelli standard di bandi di gara che sono utilizzati dai committenti.
      2. I committenti comunicano, entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo da comunicare nelle forme di cui al comma 5, il totale dei prodotti che essi intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi.
      3. Per assicurare la pubblicità dei bandi di gara e dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte, i committenti, oltre alle modalità già previste da altre disposizioni di legge vigenti in materia, pubblicano periodicamente, con anticipo di almeno sessanta giorni rispetto al termine di presentazione, specifici bollettini o, se già dispongono di bollettini ufficiali, in apposite sezioni di questi ultimi.
      4. Al di fuori dei soggetti di cui al comma 3, le informazioni possono non essere divulgate quando sono di ostacolo all'applicazione della legge, contrarie al pubblico interesse, lesive degli interessi commerciali legittimi delle imprese oppure quando possono pregiudicare la concorrenza tra candidati.
      5. I committenti divulgano notizia dei bandi e degli avvisi di cui al comma 3 o, almeno, della notizia della pubblicazione dei bandi di gara sui bollettini da essi utilizzati, tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione o nella provincia autonoma dove si svolge l'appalto.

 

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      6. Per appalti di valore uguale o superiore a 500.000 euro, la pubblicazione di cui al comma 5 è effettuata anche nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. In questo caso, il termine di cui al comma 3 è di settantacinque giorni.